Nulla la notifica dell’appello al difensore di primo grado presso il quale non era stato eletto domicilio

La notifica dell’appello deve essere eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte nel giudizio. Ove invece avvenga nei confronti del difensore del primo grado non domiciliatario, detta notifica non è inesistente, ma nulla. Tale vizio è sanabile solo con la regolare costituzione dell’appellato.Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22909, depositata il 21 ottobre 2020.