La notifica dell’appello deve essere eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte nel giudizio. Ove invece avvenga nei confronti del difensore del primo grado non domiciliatario, detta notifica non è inesistente, ma nulla. Tale vizio è sanabile solo con la regolare costituzione dell’appellato.Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22909, depositata il 21 ottobre 2020.