Ritenuta unica per prestazioni LPP in caso di specifico incarico all’intermediario

In tema di somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), la ritenuta unica va applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 2021. Sarà cura del contribuente che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione. In assenza della canalizzazione tramite un intermediario residente, la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP comporta la tassazione IRPEF delle stesse nell’ambito della dichiarazione dei redditi.