Redditometro: non è sufficiente dimostrare la disponibilità di ulteriori redditi

Con la sentenza n. 25341 depositata l’11 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori indice della capacità contributiva. Ne consegue la legittimità dell’accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.