Con l’ordinanza n. 21997, depositata il 12 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche la riassunzione del giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione ritenuta competente, deve seguire le medesime forme dell’atto introduttivo di ottemperanza. Esso quindi richiede il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione che provvede poi d’ufficio all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.