Operazioni oggettivamente inesistenti: al contribuente non basta esibire la documentazione contabile

La ripartizione dell’onere della prova per la dimostrazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni per l’Amministrazione finanziaria consiste semplicemente nella dimostrazione che la società sia una cartiera; per la contribuente, invece, è necessario fornire elementi tangibili e ulteriori rispetto all’esibizione di fatture, documentazione contabile e documenti di trasporto. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23240 depositata il 23 ottobre 2020.