La ripartizione dell’onere della prova per la dimostrazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni per l’Amministrazione finanziaria consiste semplicemente nella dimostrazione che la società sia una cartiera; per la contribuente, invece, è necessario fornire elementi tangibili e ulteriori rispetto all’esibizione di fatture, documentazione contabile e documenti di trasporto. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23240 depositata il 23 ottobre 2020.