La firma illeggibile sulla cartolina di ricevimento non inficia la validità della notifica

In caso di consegna presso l’indirizzo del destinatario dell’atto impositivo, l’eventuale firma illeggibile sulla cartolina di ricevimento e l’omessa spuntatura delle caselle indicanti il consegnatario, non costituiscono elementi che portano alla nullità della notifica e tantomeno alla sua inesistenza. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22514, depositata il 16 ottobre 2020.