IVA all’importazione dovuta nel luogo di destinazione finale dei beni

Con la sentenza resa nella causa C-7/20 del 3 marzo 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea è ritornata a pronunciarsi sulla dipendenza delle disposizioni che regolano l’IVA all’importazione da quelle di matrice doganale, in specie per quanto riguarda l’individuazione del luogo in cui l’IVA si rende dovuta qualora i beni importati siano stati sottratti al controllo doganale o non siano state espletate le formalità per la loro introduzione nel territorio comunitario. L’esigenza di garantire l’imposizione nel luogo di destinazione effettivo e finale del bene permette di superare, nei casi anzidetti, la supremazia delle regole doganali.