Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare la fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione. Lo ha previsto il Decreto del Mef n. 132 del 24 agosto 2020, pubblicato in G.U., con cui è stato predisposto il regolamento recante l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.