Il Fondo pensioni può esercitare legittimamente l’opzione per l’applicazione separata dell’Iva, in relazione all’attività di sviluppo e riqualificazione di immobili propri in vista della successiva cessione, avente ad oggetto il complesso immobiliare, quale attività distinta rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare già esercitate e rilevanti ai fini Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposte a interpello n. 471 del 9 luglio 2021, con cui ha specificato che l’Iva relativa ai costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del complesso immobiliare potrà essere integralmente detratta.