L’utilizzo in compensazione del credito maturato da una controllata, per le dichiarazioni ante 2007, può essere effettuata solamente dalla capogruppo, in quanto le eccedenze detraibili, anche quelle maturate in anni precedenti all’attivazione del predetto regime, devono essere trasferite dalle società del gruppo. Diversamente a partire dal 2008, (L. 244/2008), i crediti sorti nel periodo antecedente all’esercizio dell’opzione del consolidato (art. 73 DPR 633/1972), non confluiscono nella liquidazione di Iva di gruppo. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 23424 depositata il 26/10/2020.