Transazione fiscale: convenienza economica da valutare in alternativa alla liquidazione

Ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale, gli Uffici devono esaminare la maggior convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, facendo riferimento agli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e, nel caso di concordato preventivo, anche a quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale, potendo disattenderne le risultanze solo quando le ritengano manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili. In tal caso il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità deve essere puntualmente motivato. Con la circolare n. 34/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all’attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari.