Con riguardo all’opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della “remissione in bonis” è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 426 del 22 giugno 2021. L’esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.