Irap: escluso Il medico con un solo collaboratore part time, con mansione di segretario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26197 depositata il 18 novembre 2020, ha ribadito che il presupposto dell’Irap è la sussistenza di un’autonoma organizzazione, che si configura quando il contribuente è il responsabile della stessa e si avvalga di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, ovvero di più di un collaboratore con mansioni non meramente esecutive. Pertanto un medico che abbia un solo dipendente, che svolge attività di segretario, non è assoggettabile alla suddetta imposta.