Gli emolumenti, percepiti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dalla dipendente, residente in Svizzera, sono tutti riconducibili all’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera. In particolare, il citato articolo 15 prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 460 del 9 ottobre 2020.