I soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgano della deroga di cui all’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104 del 2020, non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio. Lo ha evidenziato l’AIDC con la norma di comportamento n. 212 del 10 maggio 2021.