La notifica degli atti eseguita a mezzo del messo comunale determina l’instaurazione di un rapporto di preposizione gestoria fra l’Amministrazione finanziaria e il Comune inquadrabile nella fattispecie del mandato ex lege. Ne consegue che la verifica del rispetto del termine entro il quale notificare la pretesa fiscale è correttamente ancorata alla ricezione del provvedimento da parte del Comune, responsabile di qualsiasi violazione e, non dal ricevimento dello stesso da parte del messo o al più tardi del contribuente. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26762 depositata il 25 novembre 2020.